IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la  Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»,  ed  in  particolare
gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli  obblighi,  in  capo  alla
societa'  concessionaria  del  servizio   pubblico   radiotelevisivo,
relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione  e  dispongono
che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra  la
stessa societa' concessionaria e la competente amministrazione  dello
Stato; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni,
recante «Norme in materia  di  tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche», che dispone che  la  Repubblica  valorizza  il  patrimonio
linguistico e culturale della lingua italiana e promuove altresi'  la
valorizzazione delle lingue e delle culture  tutelate  e  individuate
dall'art. 2 della norma stessa; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della  RAI,  nonche'
delega  al  Governo  per   l'emanazione   del   testo   unico   della
Radiotelevisione; 
  Visto  il  «Testo  unico  dei  servizi  di  media   audiovisivi   e
radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11  con  il  quale
vengono confermate le competenze  in  materia  di  servizi  di  media
audiovisivi  e  radiofonici  attribuite  dalle  vigenti  norme   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI
e del servizio pubblico radiotelevisivo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile  2017,  adottato
ai sensi dell'art. 49, comma 1-quinquies del testo unico,  introdotto
dal citato art. 9 della legge 26 ottobre  2016,  n.  198,  registrato
alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e
MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1,  ai
sensi del  quale  e'  concesso  alla  RAI  l'esercizio  del  servizio
pubblico   radiofonico,   televisivo   e   multimediale   sull'intero
territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla  data
del 30 aprile 2017; 
  Visto il Contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018 -
2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra  citato  testo  unico
tra il Ministero dello sviluppo economico e la  Rai  Radiotelevisione
italiana S.p.a., in particolare l'art. 25, lettera  k),  in  base  al
quale «la Rai, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma  1,
lettera g) della Convenzione, e' tenuta a garantire la  produzione  e
distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive,  nonche'  di
contenuti audiovisivi, (...), in lingua sarda per la Regione autonoma
Sardegna, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta  e
in lingua friulana e slovena per la Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia»; 
  Considerato che in data 29  ottobre  2021  sono  scaduti  gli  atti
convenzionali in essere fra la Presidenza del Consiglio dei  ministri
e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiotelevisivi  in
lingua francese nella  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  lingua
slovena, italiana e friulana nella  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia e in lingua sarda nella Regione autonoma Sardegna; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del  servizio
pubblico radiotelevisivo a tutela delle minoranze linguistiche; 
  Ritenuto opportuno procedere alla stipula di nuovi e distinti  atti
convenzionali al fine di rispondere alle specifiche esigenze espresse
da ciascuna delle diverse minoranze  linguistiche  interessate  dalle
precedenti convenzioni; 
  Vista la convenzione a tal fine stipulata in data 28  ottobre  2021
tra la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per
l'informazione e  l'editoria  e  Rai  Com,  per  la  trasmissione  di
programmi radiofonici e televisivi  in  lingua  sarda  nella  Regione
autonoma Sardegna, per la durata di un anno solare con decorrenza dal
30  ottobre  2021  al  29  ottobre  2022,  per  un  importo  di  euro
1.000.000,00, comprensivo di IVA; 
  Considerato che le risorse finanziarie  necessarie  alla  copertura
degli oneri generati dalla convenzione in oggetto sono a  valere  sul
«Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» istituito
dall'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
settembre 2021, adottato di concerto con i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e finanze, registrato alla Corte dei  conti
in data 19  ottobre  2021,  al  n.  2603  ed  emanato  in  attuazione
dell'art. 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198,  con  il
quale  le  risorse  del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione  per  l'esercizio  finanziario  2021   sono   state
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero
dello  sviluppo  economico,  per   gli   interventi   di   rispettiva
competenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2021, inviato alla Corte dei  conti  il  26  novembre  2021,
emanato in attuazione dell'art. 1, comma 6, della  legge  26  ottobre
2016, n. 198, con il quale sono state ripartite le risorse del  Fondo
per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione  destinate  agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei  ministri
per l'anno 2021; 
  Visto in particolare l'art. 1 del decreto  sopra  citato,  che  per
l'anno 2021 ha destinato la somma di euro 1.000.000,00 all'intervento
denominato «Stipula della convenzione, per il periodo dal 30  ottobre
2021 al 29 ottobre  2022,  per  i  servizi  aggiuntivi  previsti  dal
Contratto nazionale di  servizio  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e la Rai per gli anni 2018  -  2022  per  la  tutela  della
lingua sarda»; 
  Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24  novembre  2006,  n.
286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui
agli articoli 19 e 20 della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  sono
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
comunicazioni e, limitatamente alle  convenzioni  aggiuntive  di  cui
all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il  Ministro  degli
affari esteri»; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
febbraio 2021 con il quale il dott. Daniele Franco e' stato  nominato
Ministro dell'economia e delle finanze e l'on. Giancarlo Giorgetti e'
stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  25
febbraio 2021 con il quale il sen.  prof.  Rocco  Giuseppe  Moles  e'
stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
19 marzo 2021, con cui al Sottosegretario di  Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, sen. prof.  Rocco  Giuseppe  Moles,  sono
state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio  dei
ministri in materia di informazione ed editoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvata l'annessa convenzione stipulata  in  data  28  ottobre
2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la  trasmissione  di
programmi radiofonici e televisivi  in  lingua  sarda  nella  Regione
autonoma Sardegna. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza,  all'Ufficio  del  bilancio  e  per   il   riscontro   di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 24 gennaio 2022 
 
                          p. il Presidente 
                     il Sottosegretario di Stato 
                           alla Presidenza 
                     del Consiglio dei ministri 
                        con delega in materia 
                     di informazione ed editoria 
                                Moles 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
1562